La cassa integrazione guadagni è un ammortizzatore sociale predisposto dal nostro ordinamento giuridico al fine di attenuare le conflittualità sociali derivanti da processi di riduzione o sospensione del lavoro, costituendo in tal modo un sostegno al reddito dei lavoratori.
Trattasi di una forma di previdenza a carattere temporaneo, che fa capo alla “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” (art. 24 Legge n. 88/1989) amministrata ed erogata dall’ INPS.
In Italia esistono tre tipologie di cassa integrazione guadagni:
La Cassa Integrazione ordinaria (CIGO), ha la funzione di sostegno del reddito dei lavoratori delle aziende inquadrate nel settore industriale, edile ed agricolo in caso di riduzione dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori, ovvero per situazioni temporanee di mercato.
L’ammontare del trattamento è pari all’80% della retribuzione spettante ai lavoratori per le ore non lavorate (art. 2, l. n. 164/1975) e la durata massima è di tre mesi continuativi; tuttavia in casi eccezionali la misura può essere prorogata per tre mesi fino a un massimo complessivo di un anno.
La Cassa Integrazione straordinaria (CIGS), spetta ad operai, impiegati, quadri, dipendenti di imprese industriali, edili, artigiane, agricole ecc.. che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, in caso di riduzione dell’attività produttiva in situazioni di crisi strutturali (in species ristrutturazione, riorganizzazione, conversione dell’attività produttiva; crisi d’impresa, a volte con cessazione dell’attività, con o senza assoggettamento a procedura concorsuale).
La misura del trattamento è pari all’80% della retribuzione spettante ai lavoratori per le ore non lavorate e la durata massima del programma, nell’ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, è di due anni (con possibilità di proroga). In caso di crisi aziendali, di converso, la durata massima del trattamento è di 12 mesi, senza possibilità di proroghe.
La Cassa Integrazione in deroga (CIDG), è un intervento di integrazione salariale riconosciuta alle imprese che non possono ricorrere agli strumenti quali Cigo e Cigs, quando risultano escluse dagli stessi ab origine o nel caso in cui hanno precedentemente esaurito il periodo massimo di fruizione previsto per le tutele ordinarie. In particolare, la CIGD è riservata alle imprese che rientrano nella definizione di imprenditore di cui all’articolo 2082 c.c. La misura del trattamento è pari all’80% della retribuzione spettante ai lavoratori per le ore non lavorate considerando un limite massimo di 40 ore settimanali e la durata del programma viene stabilita da appositi accordi territoriali.
Novità Decreto “Cura Italia”.
Attualmente, l’argomento maggiormente dibattuto riguarda le misure a sostegno dei lavoratori a fronte dell’emergenza epidemiologica che sta investendo il nostro Paese con gravi ripercussioni per le imprese che sono costrette a ridurre l’attività produttiva o, nella maggior parte dei casi, a sospenderne temporaneamente l’attività. Il decreto legge ‘Cura Italia’ n.18 del 17 marzo 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza Covid-19.
Di seguito, le principali novità previste.
L’art. 19 del decreto legge “Cura Italia” prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
In breve, le aziende con più di cinque dipendenti, escluse dalla CIGO, comprese nell’area di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo d’ Integrazione salariale (FIS) che “ nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attivita’ lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”
L’art. 20 del decreto legge “Cura Italia” statuisce il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione straordinaria. In particolare “Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario gia’ in corso”.
Da ultimo, l’art. 22 del decreto Cura Italia detta nuove disposizioni afferenti la Cassa Integrazione in deroga.
La misura di cui sopra riguarda i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele ordinarie a sostegno del reddito. Entità, modalità e durata (per un periodo massimo di 9 settimane) sono analoghe a quelle previste per la CIGO con causale COVID-2019. Il trattamento di cui al presente articolo “e’ riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data”.
A questi trattamenti di sostegno al reddito si aggiungono delle indennità una tantum riconosciute ad alcune tipologie di lavoratori autonomi. Rimangono tuttavia esclusi dalle misure i lavoratori domestici.
Non si esclude la necessità di varare ulteriori nuove misure economiche per risollevare l’economia del Paese paralizzata da un inaspettata pandemia.
Si apre un nuovo scenario che richiede interventi non convenzionali più risolutivi.