Sinistro con terzo trasportato: domanda rigettata e atti trasmessi alla Procura

Un passeggero di un motociclo chiedeva alla compagnia il risarcimento delle lesioni che avrebbe riportato cadendo, per una perdita di controllo della conducente. A sostegno della domanda c’erano la documentazione clinica e un testimone.

Le anomalie rilevate già in fase stragiudiziale

Esaminando la pratica, la difesa della compagnia ha individuato una serie di elementi incongruenti:

  • non c’era un verbale delle autorità e non erano stati chiamati i soccorsi;
  • il danneggiato si era presentato al pronto soccorso oltre 36 ore dopo, senza dire di essere trasportato;
  • non c’era la denuncia di infortunio in itinere, benché l’evento fosse avvenuto asseritamente poco dopo la fine del turno di lavoro;
  • il mezzo non era stato messo a disposizione per la perizia (art. 148 Cod. Ass.), e le foto inviate mostravano danni sul lato opposto rispetto alla caduta descritta;
  • la conducente non aveva alcuna lesione;
  • un secondo accesso al pronto soccorso, pochi giorni dopo, riportava un incidente diverso.

L’attività difensiva

  • Accesso agli atti ex L. 241/1990 presso l’amministrazione datrice di lavoro, rinnovato dopo un primo riscontro parziale. I fogli di servizio hanno mostrato che la conducente era in ufficio pochi minuti dopo l’orario indicato per il sinistro, un dato incompatibile con la dinamica dichiarata.
  • Confronto della documentazione clinica. Dello stesso verbale di pronto soccorso sono emerse due versioni diverse. Una delle due riconduceva le lesioni a un altro tipo di incidente.
  • Contestazione della “correzione” del verbale ottenuta dal danneggiato a distanza di due anni sulla base di una sua autodichiarazione. Il verbale di pronto soccorso è un atto pubblico e fa fede fino a querela di falso (Cass. n. 16030/2020). L’autodichiarazione non costituisce prova (Cass. SS.UU. n. 12065/2014): la successiva correzione eseguita dal personale medico è pertanto priva di valore.

L’esito

Con sentenza passata in giudicato, il giudice ha rigettato la domanda perché il fatto non era provato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica perché valuti se sussistano ipotesi di reato.

L’esito è il frutto di un attento lavoro difensivo fin dalla fase stragiudiziale: l’esame approfondito della pratica ha fatto emergere le prime incongruenze; l’accesso agli atti, rinnovato dopo il primo riscontro parziale, e il confronto puntuale della documentazione clinica le hanno tradotte in prove; la contestazione in diritto della “correzione” del verbale ne ha escluso ogni valore. Una domanda che sulla carta appariva completa è stata così smontata, fino alla trasmissione degli atti alla Procura.

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Emanuele Mambrini