Un’auto aveva tagliato la strada ai veicoli presenti in una rotatoria e si era allontanata senza essere identificata. Un motoveicolo, per non tamponare l’auto che lo precedeva, era stato costretto a frenare bruscamente e il passeggero era caduto, riportando lesioni gravi. La compagnia assicuratrice del motoveicolo aveva risarcito il passeggero con oltre 250.000 euro e aveva agito in rivalsa (artt. 141 e 283 Cod. Ass.) contro l’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che rifiutava il rimborso.
Le contestazioni dell’impresa designata
- Mancava la prova del sinistro, della responsabilità esclusiva del veicolo pirata e della sua mancata identificazione.
- Non essendoci stato urto tra i veicoli, non poteva operare la presunzione di responsabilità.
- Il casco del passeggero si era sfilato nella caduta: questo avrebbe dimostrato un uso scorretto e reso inattendibile la liquidazione della compagnia.
L’attività difensiva
- Prova della dinamica. Il verbale della Polizia stradale e le testimonianze oculari, raccolte sul momento e confermate in giudizio, hanno dimostrato la presenza del veicolo pirata e la sua manovra. Hanno dimostrato anche la condotta di guida corretta del motoveicolo, che non ha urtato l’auto davanti nonostante la frenata d’emergenza.
- Responsabilità senza collisione. Quando non c’è urto si applica il primo comma dell’art. 2054 c.c., cioè la presunzione di colpa a carico del veicolo che ha provocato la manovra d’emergenza, e non la presunzione di pari colpa del secondo comma. L’impresa designata non ha dato la prova liberatoria.
- Mancata identificazione. La denuncia contro ignoti non è una condizione per ottenere il pagamento dal Fondo. È un indizio da valutare insieme agli altri elementi (Cass. n. 18097/2020).
- Casco. Il passeggero indossava un casco integrale allacciato. La compagnia aveva già applicato in via stragiudiziale una riduzione prudenziale del 20%. Per ridurre ulteriormente il risarcimento (art. 1227 c.c.) serviva la prova di una condotta colposa del danneggiato, che toccava all’impresa designata fornire e che non è stata fornita. La contestazione sul “mancato uso” del casco, sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale, è stata eccepita come tardiva.
- Quantificazione. La consulenza medico-legale d’ufficio ha confermato la liquidazione della compagnia, e anzi ha valutato un danno superiore.
L’esito
Con sentenza passata in giudicato, il tribunale ha condannato l’impresa designata a rimborsare l’intera somma pagata al danneggiato, con gli interessi, e ha posto a suo carico le spese di lite e della consulenza.
L’esito è il frutto di una difesa attentamente impostata fin dall’atto introduttivo: lo studio approfondito del fascicolo, una prospettazione chiara dei fatti al giudice, un’istruttoria mirata (verbale, testimoni oculari, consulenza medico-legale) e la valorizzazione di ogni elemento utile hanno permesso di superare una ad una le contestazioni dell’impresa designata. La liquidazione stragiudiziale della compagnia, compresa la riduzione prudenziale per il casco, ha così trovato piena conferma in giudizio.