Tamponamenti e assicurazioni: la conciliazione paritetica

La clausola di conciliazione paritetica e il divieto di farsi assistere da avvocati nei contratti assicurativi: scopriamo in cosa consiste

Come capita spesso, in particolare nelle città dove i tamponamenti e ogni altro genere di sinistri è all’ordine del giorno, sarà capitato anche a voi di subire un sinistro (un tamponamento o altro). Ma a non molti di voi, per fortuna, sarà capitato quello che di seguito descriverò. Infatti, è vicenda degli ultimi due anni, la circostanza per cui una nota compagnia di assicurazioni ha inserito in un proprio contratto di adesione (cioè quei contratti prestampati a cui il consumatore è chiamato ad apporre la propria sottoscrizione) la c.d. clausola di “Conciliazione paritetica e divieto di farsi assistere da soggetto terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad es. avvocati/procuratori e simili)”, il tutto a fronte di un piccolissimo sconto sul premio netto, pari al 3,5% e prevedendo, invece, in caso di violazione della clausola da parte dell’assicurato una penale pari al 20% del risarcibile (cioè del danno totale) o comunque di importo non superiore a 500,00 euro. Avete capito bene, a fronte di uno sconto medio di 15,00 o 20,00 euro sul premio netto di assicurazione, potreste dover pagare 500,00 euro di penale o il 20% del totale del danno da risarcire; tutto ciò solo per aver richiesto assistenza legale o per non esservi presentati da soli innanzi ad una commissione paritetica di assicuratori e consumatori. Tale clausola, specifica il contratto, si applica nei casi di c.d. “indennizzo diretto”, cioè quei sinistri previsti dall’art. 149 d.lgs. 209/05, in cui sono coinvolti due veicoli a motore, entrambi assicurati per la Responsabilità Civile Auto.

Facciamo un esempio semplice senza addentrarci troppo nei tecnicismi.

Al Sig. Tizio, che ha sottoscritto un contratto di assicurativa RCA con la società di assicurazione Alfa, è capitato di venire tamponato da un altro veicolo assicurato con la società di assicurazioni Beta. In tale circostanza il Sig. Tizio dovrà rivolgere domanda di risarcimento diretto nei confronti della propria compagnia di assicurazione Alfa la quale provvederà a svolgere tutta la pratica di liquidazione del sinistro in favore del proprio assicurato Sig. Tizio. Il Sig. Tizio, per sua maggiore tutela, decide di non rivolgersi da solo ad una Commissione paritetica (di fronte alla quale avrebbe anche poche “armi” per potersi difendere) e di dare mandato ed affidare la gestione della pratica al proprio legale di fiducia. Appena ciò accade la società di assicurazione Alfa applica la penale di 500,00 euro o del 20% del danno totale a carico del Sig. Tizio. E’ legale tutto questo? Assolutamente NO.

“Non tutto quello che viene scritto nei contratti è obbligatorio perché potrebbe essere contrario alla legge”

Bisogna innanzitutto ricordare che non tutto quello che viene inserito nei contratti stipulati fra le parti è obbligatorio, ciò in quanto deve comunque non essere contrario a norme di legge. Nel caso di specie la clausola sopra indicata è chiaramente contraria alla legge sotto più profili e vediamo perché.

In primo luogo l’obbligazione risarcitoria (cioè l’obbligo di risarcire il danneggiato) è una obbligazione di tipo exracontrattuale, che significa che non nasce da un contratto ma da un fatto illecito (l’incidente) e non cambia solo perché il risarcimento viene effettuato dalla stessa compagnia di assicurazione dell’assicurato/danneggiato (cioè nell’esempio dalla società Alfa). Infatti l’azione di risarcimento diretto prevista dall’art. 149 d.lgs 209/05 non sorge dal contratto di assicurazione ma dalla legge (Cass. sent. n. 5928/12; Cass. sent. n. 20374/15). Derivando quindi tale azione, non dal rapporto contrattuale tra Tizio e Alfa ma, dall’illecito (cioè dall’incidente). Il contratto di assicurazione tra Tizio e Alfa è solo un elemento che legittima l’esercizio di questa c.d. “azione diretta”. Infatti, l’azione diretta non è altro che la stessa azione prevista per i tamponamenti multipli e/o per le altre ipotesi di incidenti stradali con l’unica peculiarità che questa azione l’assicurato (nelle ipotesi di incidenti tra due veicoli a motore e entrabi assicurati per la RCA) la può rivolgere direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione. Quest’ultima infatti agisce come semplice mandataria della compagnia assicurativa di chi ha provocato l’incidente (cioè del responsabile civile) e pertanto non trova alcuna giustificazione la limitazione della clausola penale che tende a trasformare un rapporto di natura exracontrattuale (cioè che non nasce dal contratto ma dall’incidente) in un rapporto di natura contrattuale (che sorge dal contratto) (Giud. di Pace Catania sent. n. 1089/2016).

Fatto questo breve e semplice excursus per spiegare in concreto di cosa si tratta e del perché non ha alcun valore una clausola contrattuale in un rapporto di natura exracontrattuale, vediamo ora gli aspetti critici e le violazioni di legge e Costituzionali in cui incorre tale clausola penale contrattualmente inserita.

  1. La clausola che vieta all’assicurato di incaricare avvocati e procuratori legali si pone in evidente contrasto con il Codice del Consumo art. 33 co. 1 lett. b) e t) in quanto clausola che ha per oggetto e per effetto di sancire a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi nonché, e cosa più importante, tale clausola costituisce manifesta violazione dell’art. 24 Costituzione il quale sancisce la difesa quale diritto inviolabile, sia in fase gudiziale (quindi nel giudizio) che, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 14594/05, 11606/05, 997/10, 11154/15, in fase stragiudiziale (quindi fuori dal giudizio e per quelle attività che potrebbero poi sfociare in un giudizio);
  2. La clausola penale in questione, altresì, prevede una penale pari al 20% del danno da risarcire o comunque un massimo di 500,00 euro. Tale circostanza è manifestamente illegittima essendo in contrasto con l’art. 33 co. 2 lett. f) del Codice del Consumo in quanto vessatoria imponendo al consumatore, in caso di inadempimento (per non essersi rivolto alla Commissione paritetica e aver richiesto l’assistenza legale) il pagamento manifestamente eccessivo di una somma di denaro a titolo di penale a fronte di uno sconto irrisorio ricevuto sul premio, si badi, netto, di assicurazione pari al solo 3,5%.

Inquadrata pertanto la situazione cosa prevede la legge?

Ovviamente la nullità della clausola in questione e pertanto la stessa non potrà essere opposta dalla compagnia assicuratrice al proprio assicurato danneggiato, dovendo l’assicurazione, di conseguenza, risarcire in ogni caso l’intero ammontare del danno subìto, potendo altrimenti l’assicurato/danneggiato agire in giudizio per la piena tutela del proprio diritto al risarcimento integrale.

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Emanuele Mambrini