In primis, a fronte del mancato versamento del premio assicurativo, è consuetudine che l’assicuratore provvederà bonariamente al sollecito chiedendo l’adempimento del pagamento del premio. Infatti il mancato pagamento determina l’insorgere in capo all’assicuratore di un diritto di credito nei confronti del contraente e, se anche a fronte di tale sollecito l’assicurato non provvede al dovuto versamento, allora starà all’assicuratore decidere se attivarsi o meno per il recupero forzoso del credito.
Punto nodale è l’art. 1901 c.c.
il quale statuisce che il mancato pagamento del premio o della prima rata del premio comportano la sospensione fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è dovuto e, se invece il contraente alle scadenze convenute non paga i premi successivi, l’assicurazione si sospende dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Fin qui è chiaro il principio adottato dal Legislatore per cui, se non si paga il premio o la prima rata, non si godrà della copertura assicurativa, la quale inizierà a produrre i suoi effetti solo dalle ore ventiquattro del giorno in cui verrà effettuato il pagamento; mentre, se a non essere corrisposti sono i premi successivi al primo, la copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dalla data della scadenza.
L’art. 1901 c.c. stabilisce, tuttavia, un ulteriore principio che è stato oggetto di interpretazioni e studio, il quale determina la risoluzione di diritto (“ope legis”) del contratto assicurativo laddove, a fronte del mancato pagamento del premio o della prima rata di premio o dei premi successivi, l’assicuratore non agisca per la riscossione degli stessi nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti. In tale caso l’assicuratore ha diritto solo al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese (ad eccezione della assicurazione sulla vita). Sul concetto di “periodo di assicurazione in corso” torneremo più avanti.
Analizzando invece il primo periodo del terzo comma dell’art. 1901 c.c. questo prevede che un’ inerzia dell’assicuratore protratta nel tempo a fronte all’inadempimento del contraente determina una risoluzione “ope legis” del contratto, facendo quindi venire meno tutti gli effetti contrattuali e liberando le parti dall’assolvimento delle obbligazioni assunte. Infatti la ratio della norma è quella di evitare che l’assicuratore rimasto inerte per lungo tempo nel curare la riscossione del premio, possa mantenere in vita un rapporto da cui egli trae un esclusivo vantaggio a seguito del persistere dell’obbligo dell’assicurato, decorso il periodo di tolleranza, di pagare il premio per l’intero periodo assicurativo nonostante la cessazione del rischio.
Ciò in sostanza cosa significa?
Significa che, il contratto assicurativo, stipulato dalle parti produce degli effetti: in primo luogo in capo all’assicuratore, il quale dovrà manlevare l’assicurato dal verificarsi dell’evento assicurato e, da parte sua, l’altro contraente dovrà versare il premio. Tuttavia, consci delle disposizioni di cui ai primi due commi dell’art. 1901 c.c. di cui abbiamo parlato poc’anzi, sappiamo che la copertura assicurativa, quindi l’obbligazione dell’assicuratore, non si attiva e/o rimane sospesa a fronte del mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato pertanto, mentre una obbligazione si sospende (quella dell’assicuratore) quella dell’assicurato rimane in corso, determinando ciò uno squilibro fra le prestazioni che diverrebbe vantaggioso per una parte e dannoso per l’altra qualora si protraesse nel tempo. A ciò pone rimedio il terzo comma del detto articolo, per cui anche l’obbligazione dell’assicurato viene meno, con la risoluzione contrattuale, se per sei mesi l’assicuratore rimane inerte nel recupero del premio non versato. In tal modo si ristabilisce una “par condicio” fra i contraenti, facendo cessare quella situazione di vantaggio in cui incorrerebbe l’assicuratore il quale, non fornendo più la copertura assicurativa, continuerebbe a maturare crediti nei confronti dell’assicurato nel tempo, fino alla scadenza del contratto e, ove sia previsto il tacito rinnovo, anche per i successivi rinnovi automatici qualora l’assicurato non provveda, nei termini e modi stabiliti delle condizioni generali di polizza, alla disdetta contrattuale.
Ma allora si potrebbe ritenere che convenga non pagare il premio o prima rata di premio o le rate successive, ed attendere l’inerzia dell’assicuratore così da far risolvere il contratto. Ma non è proprio così.
Infatti, pur risolvendosi il contratto assicurativo per inerzia dell’assicuratore, l’assicurato è obbligato comunque a norma dell’art. 1901, 3° co. c.c. a provvedere al pagamento “del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese”. Orbene, tale assunto legislativo è stato oggetto di uniforme interpretazione da parte della giurisprudenza della Suprema Corte fino all’anno 2010 per cui
“per premio relativo al periodo di assicurazione in corso” è da intendersi come quel periodo di tempo al quale le parti hanno rapportato e commisurato il “premio unitario” (solitamente di durata annuale) indipendentemente dall’eventuale frazionamento. Pertanto, anche decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento del premio nei quali l’assicuratore sia rimasto inerte e anche qualora sia stato stabilito dalle parti il frazionamento del premio, l’assicurato sarà tenuto comunque a corrispondere l’intera annualità; ciò in ossequio al principio dell’infrazionabilità del premio” (Cass. sent. n. 8863/92; Cass. sent. n. 1747/73; Cass. sent. n. 3250/72; Cass. sent. n. 319/72; Cass. sent. n. 285/67).
Pertanto aderendo a questo orientamento il contratto assicurativo si risolverebbe, non essendosi l’assicuratore attivato nel termine stabilito di sei mesi dalla scadenza del pagamento, ma l’assicuratore conserverebbe comunque il diritto al pagamento del premio annuale.
Tuttavia, come si diceva, tale indirizzo unanime è stato interrotto nell’anno 2010 dalla isolata sentenza della S.C. n. 23264/10 che ha aperto un contrasto, con la quale il Supremo Collegio ha ritenuto che per “periodo di assicurazione in corso” è da intendersi il periodo che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa laddove il premio non assolto fosse stato corrisposto. Ciò sulla base del seguente assunto:
“il mancato pagamento anche di una singola rata del premio viene ad alterare un equilibrio economico fondato su previsioni e calcoli delicati e complessi, che era stato legittimamente preventivato e che l’assicurato colposamente disattende. L’obbligo di corrispondere il premio, nonostante la sospensione prima ed il definitivo venir meno poi della garanzia, trova perciò una sua giustificazione economica. Ciò vale limitatamente al periodo a cui si riferisce la singola rata. Per il tempo successivo l’assicuratore – acquisita conoscenza dell’inadempimento – si trova in grado di compiere consapevolmente le sue scelte, attivandosi per esigere i premi o lasciando che il contratto si risolva di diritto. Qualora opti per la seconda soluzione, costituirebbe soluzione abnorme e sperequata il consentirgli di protrarre ciò nonostante gli effetti contrattuali esclusivamente in suo favore, e così consentirgli di continuare ad esigere il premio, pur restando esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia”.
Quindi, se il contratto assicurativo ha durata annuale ed il premio è stato rateizzato per periodi più brevi, per “periodo in corso” sarebbe da intendersi non quello annuale ma quello più breve coperto dalla rata non versata. Pertanto, secondo tale pronuncia, il contratto verrebbe a risolversi perdendo efficacia non essendosi attivato l’assicuratore per il recupero del premio entro i sei mesi dalla scadenza, ma l’assicuratore conserverebbe comunque il diritto al pagamento del premio relativo al periodo che sarebbe stato coperto con la frazione di premio non pagato (ad esempio: non l’annualità contrattualmente pattuita per la copertura, ma i tre o sei mesi relativi alla singola rata di premio).
Tutto quanto sopra detto è valido se l’assicuratore non si attiva nei sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio non pagata, ma cosa accade se l’assicuratore si attiva? Ma cosa si intende nello specifico con il termine “attivarsi per il recupero del premio non corrisposto”?
In primo luogo bisogna dire che non è sufficiente per l’assicuratore, al fine di “attivarsi”, inviare una semplice bonaria richiesta di pagamento del premio né effettuare diffide stragiudiziali. Infatti il termine semestrale per l’instaurazione dell’azione di recupero del credito ha natura decadenziale e, come tale, non è soggetta ad interruzione. La giurisprudenza considera l’effetto risolutivo come automatico (ex multis Cass. sent. n. 944/96) il quale si realizza a prescindere dalla stipula di una clausola risolutiva espressa o dalla apposizione di un termine essenziale di adempimento. L’assicuratore, pertanto, per procedere al recupero del credito e non far decorrere il semestre, dovrà:
- instaurare un vero e proprio procedimento giurisdizionale richiedendosi la notifica di un atto di citazione e/o la notifica dell’emesso decreto ingiuntivo, si badi a quest’ultimo proposito che si parla di notifica proprio del decreto ingiuntivo emesso, non avendo alcun rilievo il deposito del ricorso monitorio presso l’autorità giudiziaria entro i sei mesi. A tal proposito, infatti, si rileva che: mentre con la notifica dell’atto di citazione il contraente viene subito messo a conoscenza della pendenza del giudizio e della richiesta dell’assicuratore, nella ipotesi del decreto ingiuntivo la controparte verrà a conoscenza del procedimento solo con la notifica del decreto ingiuntivo emesso pertanto, se il ricorso sarà depositato entro i sei mesi ma il decreto verrà notificato oltre i sei mesi, il contratto sarà da considerarsi risolto ope legis e l’ex assicurato potrà eccepire tale decadenza in cui sarà incorso l’assicuratore.
Pertanto, partendo dal presupposto in cui l’assicuratore avrà notificato atto di citazione e/o, si badi, l’emesso decreto ingiuntivo entro i sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio all’assicurato e pertanto abbia bloccato la decorrenza del termine decadenziale semestrale, cosa accade? In tale circostanza il contratto non si risolverà di diritto ma continuerà a produrre i suoi effetti fra le parti, con tanto di tacito rinnovo (laddove previsto e/o non abrogato) e obbligazione a corrispondere i premi assicurativi. L’assicuratore potrà richiedere il pagamento dell’intero premio, anche se frazionato, e l’assicurato qualora non vorrà far rinnovare tacitamente il contratto dovrà effettuare il recesso nei modi e termini di cui alle condizioni generali di polizza. Ciò a vantaggio dell’assicuratore il quale, comunque, potrà anche usufruire dei vantaggi di cui ai primi due commi dell’art. 1901 c.c. e/o procedere alla sospensione immediata della copertura di polizza, ove possibile.
Un caso particolare: l’assicurazione auto (RCA).
A tale ultimo proposito si rileva che il riferimento alla possibilità o meno per l’assicuratore di poter procedere alla sospensione immediata della copertura di polizza non è casuale in quanto, ad esempio, nell’ambito RCA la disciplina fin’ora qui dettata, in virtù delle riforme legislative e delle interpretazioni giurisprudenziali, ha subito delle modifiche, pertanto non è possibile procedere alla sospensione immediata di polizza e i vantaggi per l’azione di recupero devono essere rettamente valutati dall’assicuratore. In relazione alla sospensione immediata di polizza, visto il combinato disposto di cui all’art. 7 della L. 990/69 (attuale art. 127 d.lgs. 209/05) e dell’art. 1901 c.c. così come interpretato dalla S.C. con sent. n. 25130/10 per cui
“il rilascio del contrassegno assicurativo vincola l’assicuratore della RCA a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo”
genera delle particolarità. L’assicuratore della RCA non potrà sospendere immediatamente la polizza ma dovrà decidere, a fronte del mancato pagamento del premio e qualora non possa procedere ai sensi dei primi due commi dell’art. 1901 c.c. (con la mancata attivazione e/o sospensione di polizza per mancato pagamento del premio o della prima rata o delle rate successive, si pensi al caso in cui il rilascio del contrassegno assicurativo sia già avvenuto, ad esempio con il pagamento di una polizza o rinnovo di polizza a mezzo assegno bancario non andato a buon fine), l’assicuratore della RCA potrà decidere solo se procedere per il recupero giudiziale del credito con notifica di atto di citazione e/o dell’emesso decreto di ingiunzione entro i sei mesi dalla scadenza del pagamento del premio, (o con azione cartolare nel caso dell’esempio di assegno impagato) ciò per evitare la risoluzione del contratto. Tuttavia, a tal proposito andrà considerato l’interesse dell’assicuratore a mantenere in vita il contratto in essere visto che, in virtù del dettato di cui al D.L. 179/12 convertito con L. 221/12, vige in ambito RCA il divieto di tacito rinnovo, pertanto il contratto comunque si risolverà alla scadenza annuale e, l’assicuratore manterrà comunque l’obbligo di copertura assicurativa fino alla medesima scadenza annuale nei confronti di terzi danneggiati, avendo rilasciato regolare contrassegno per tale durata, ma conservando tuttavia ed in ogni caso il diritto al pagamento dell’intero premio annuale.
In alternativa l’assicuratore RCA potrebbe non agire e far risolvere il contratto ope legis, lasciando decorrere i 6 mesi dalla scadenza del pagamento del premio, ma rimanendo fermo il suo obbligo alla copertura del veicolo nei confronti di terzi danneggiati ed il diritto a ricevere la corresponsione del premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Come si vede, nell’ambito della RCA, vista l’impossibilità di poter procedere alla immediata sospensione della polizza, visto il divieto di tacito rinnovo, e vista la cadenza annuale del contratto, la differenza fra gli esiti delle azioni che l’assicuratore può porre in essere ai fini dell’adempimento e del ristoro, è molto sottile: in caso si attivi per il recupero, otterrebbe il pagamento del premio in corso di vigenza della polizza assicurativa; viceversa, ponendo in essere un atteggiamento inerte, resterebbe obbligato alla copertura del veicolo senza aver ancora ricevuto il pagamento del premio.
In ogni caso, giova ricordarlo, la risoluzione ope legis del contratto, non incide sul diritto dell’assicuratore al pagamento del premio non riscosso, che soggiace alla ordinaria prescrizione annuale ex art. 2952 c.c.